Sentenze
Ultima Sentenza: Sentenza Corte Costituzionale n. 328/2008
Sentenza Corte Costituzionale n. 323/2008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Deposito del 01/08/2008 Pubblicazione in G. U. 06/08/2008
Norme impugnate: Art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092.
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), promosso con ordinanza del 5 aprile 2007 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per
nei confronti del Ministero della difesa, iscritta al n. 64 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13,
prima serie speciale, dell'anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Maria
Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1. –
ordinanza del 5 aprile
costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), «nella parte in cui fa decorrere il termine di
decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di
cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della
malattia», per violazione dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 38, secondo
comma, della Costituzione.
2. – Il giudice rimettente riferisce che il giudizio a quo ha ad oggetto il
ricorso della vedova del capitano di corvetta G. L., cessato dal servizio per
collocamento in ausiliaria in data 10 giugno 1992 e deceduto il 28 aprile 1999,
avverso il decreto 11 gennaio 2001, n. 1/M, con il quale il Ministero della
difesa – in applicazione dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 – ha respinto
la domanda di pensione privilegiata di reversibilità, avanzata dalla ricorrente
il 10 settembre 1999.
L'ordinanza di rimessione precisa che il provvedimento di diniego impugnato
si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione
della suddetta domanda e la cessazione dal servizio del militare e ciò,
nonostante
l'infermità (Mesotelioma pleurico) che ha causato la morte del dipendente,
diagnosticatagli nel maggio del 1998, sia dipesa dalla prolungata esposizione
all'amianto subita nel corso del servizio prestato alle dipendenze della Marina
militare dal 1951 fino al collocamento a riposo.
3. – Ricostruiti così i fatti di causa, il giudice a quo ritiene rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale stabilisce, al primo comma,
che «la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia
lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere
l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte» e, al
secondo comma, che detto «termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità
sia derivata da parkinsonismo».
3.1. – Ad avviso del rimettente, la ratio legis di tale disposizione si
fonda sulle «conoscenze mediche e scientifiche dell'epoca in cui entrò in vigore
il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato», approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973, quando – fatta
eccezione per il morbo di Parkinson – non erano ancora note «patologie che
fossero del tutto prive di qualunque manifestazione sintomatica per un arco di
tempo superiore ai cinque anni».
Il successivo progresso scientifico in materia, osserva sempre il
rimettente, «ha messo in luce l'esistenza di altre patologie a decorso lento e
latente, il cui periodo di totale assenza di manifestazioni morbose va ben oltre
il quinquennio», così come accade, in particolare, per le patologie provocate
dall'esposizione all'amianto, «tutte caratterizzate da un lungo intervallo di
tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia».
3.2. – Alla luce di tali considerazioni,
l'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, facendo «decorrere il termine di
decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di
cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della
malattia», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra
lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e
lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza», in violazione dell'art. 3
della Costituzione.
La lesione del principio di eguaglianza, afferma ancora il giudice a quo, si
manifesterebbe, altresì, «con riferimento al regime previsto per l'assicurazione
infortuni e malattie professionali dei lavoratori dell'industria, ove il termine
dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative decorre “dal giorno
dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”»,
secondo quanto disposto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali).
3.3. – Sotto altro profilo, sempre ad avviso della Corte rimettente, la
disposizione censurata contrasterebbe anche con l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori a che «siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in caso di malattia.
Il giudice rimettente osserva, al riguardo, che «i termini decadenziali
hanno la funzione di sanzionare un comportamento omissivo o inerte facendo
venire meno il diritto di chi, pur avendone avuto la possibilità, non si è
attivato tempestivamente», cosicché far decorrere il termine di decadenza dalla
data di cessazione dal servizio, anziché da quella della manifestazione morbosa,
«in tutti i casi in cui il tempo di latenza della malattia abbia superato il
periodO decadenziale, equivale ad impedire in modo del tutto irragionevole
l'esercizio del diritto riconosciuto dall'ordinamento, come quello alla pensione
privilegiata».
3.4. –
legittimità costituzionale muovono da presupposti differenti rispetto a quelli
posti a fondamento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 169 del d.P.R. n.
1092 del 1973, già decise da questa Corte, nel senso della manifesta
inammissibilità, con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003. Nei
relativi atti di rimessione, infatti, premessa «l'esistenza di un parallelismo
tra il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla», si chiedeva – pur sempre in
base al principio di uguaglianza – «l'estensione del termine decennale previsto
per il parkinsonismo anche all'altra infermità»; scelta che questa Corte ha
affermato essere riservata «alla discrezionalità del legislatore».
4. – Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia, in
primo luogo, che
riconosciuto che la prolungata esposizione all'amianto cui è stato soggetto il
dante causa della ricorrente durante il servizio rappresenta la «causa unica nel
determinismo della patologia neoplastica che ha condotto a morte l'interessato,
per cui il decesso deve considerarsi avvenuto per causa di servizio»; in secondo
luogo, che il diniego dell'Amministrazione in ordine alla concessione della
pensione privilegiata è «motivato esclusivamente con riferimento al disposto di
cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973».
Conseguentemente, conclude
sollevata questione di legittimità costituzionale dipende […] l'esito del
giudizio» a quo.
Considerato in diritto
1. –
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa
decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione
privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della
manifestazione della malattia», in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione.
1.1. – Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata,
stabilendo l'inammissibilità della domanda di trattamento privilegiato qualora
«il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del
servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle
lesioni contratte», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento
tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e
lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza» (in violazione dell'art. 3
Cost.), nonché una irragionevole compressione del diritto alla pensione
privilegiata (in contrasto con l'art. 38 Cost.), in tutte le ipotesi in cui
l'infermità, pur riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si sia
manifestata successivamente al decorso di detto termine.
2. – La questione è fondata.
2.1. – Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte si è già occupata
della legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973,
sotto un profilo diverso, e precisamente in relazione alla pretesa
irragionevolezza della norma per il fatto che il termine quinquennale dalla
cessazione del servizio per la richiesta della pensione privilegiata risulta
elevato a dieci anni nel solo caso del morbo di Parkinson, pur non potendosi
escludere l'esistenza di altre malattie – come la sclerosi multipla – che, al
pari di quello, risultano di difficile diagnosi e caratterizzate da esordi e
decorsi mutevoli.
Con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003, tale questione fu
dichiarata manifestamente inammissibile, sul rilievo che «la scelta di prorogare
i termini della domanda per l'una o per l'altra malattia, sulla base di sicuri
dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del
legislatore». Tuttavia, questa Corte osservò, al contempo, che non era stata
invece censurata «la scelta del legislatore di far decorrere il termine per la
domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione del servizio
indipendentemente dalle modalità di manifestazione della malattia» (così
ordinanza n. 246 del 2003).
2.2. – L'odierno dubbio di costituzionalità muove proprio dalla
considerazione che l'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, fissando il dies a
quo del termine quinquennale di decadenza al momento della cessazione dal
servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della
malattia, comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione
privilegiata dei lavoratori per i quali l'insorgenza della manifestazione
morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al
decorso di detto termine.
Le attuali conoscenze mediche, infatti, hanno messo in luce l'esistenza di
malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione,
intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna
specifica sintomatologia, come ad esempio in quelle provocate dall'esposizione
all'amianto.
Risulta, pertanto, evidente che quando l'infermità si manifesta
successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del
servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di
accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata
entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l'infermità)
della richiesta medesima. Ne consegue che, in tali casi, in palese violazione
sia dell'art. 38, secondo comma, sia dell'art. 3 Cost., l'esercizio del diritto
alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad
esistenza, determinando quella ingiustificata disparità di trattamento tra
lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e
lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza denunciata dal giudice
rimettente.
2.3. – Pertanto, con riferimento ai casi nei quali la malattia insorga
allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio – ferma
restando la disciplina attuale per le altre ipotesi –, occorre che la norma
impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non
prevede che, in tale ipotesi, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro
della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni
contratte – ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato
– decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
Giova rimarcare, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento del
diritto alla pensione privilegiata, l'infermità deve in ogni caso trarre
evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della
dipendenza dal medesimo.
per questi motivi
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
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